Trovare una intesa con il proprio datore di lavoro per interrompere un rapporto di lavoro è un qualcosa che spesso accade e su cui molti lavoratori contano per poter poi prendere la Naspi. Sulle interruzioni del rapporto di lavoro, gli interessi del dipendente sono diversi da quelli del datore di lavoro. Anzi, il più delle volte i due interessi sono contrapposti. Ecco perché si cercano spesso soluzioni particolari che però alla fine portano a guai seri. Che possono essere per il dipendente, la perdita del diritto alla Naspi o addirittura, se per caso è stata percepita, l’obbligo di restituirla. Non sempre le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro possono essere ritenute valide per poi prendere la Naspi. E se per caso la Naspi viene concessa ma con controlli successivi da parte dell’INPS si scopre che non era dovuta, la Naspi va restituita.
I casi particolari che fanno perdere il diritto alla Naspi
La Naspi si prende solo ed esclusivamente se la perdita del posto di lavoro del disoccupato è nata da una situazione lontana dalla volontà del diretto interessato. In pratica, niente disoccupazione INPS per dimissioni volontarie (senza giusta causa), per riassunzioni troppo brevi (meno di 13 settimane) dopo precedenti dimissioni, per licenziamenti indotti e nemmeno per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Andiamo con ordine. Partiamo dalle dimissioni volontarie che non danno diritto alla Naspi a meno che non sono per giusta causa e con omologa dell’Ispettorato del lavoro.
Poi, niente Naspi per chi dopo aver dato dimissioni, viene assunto per un periodo inferiore a 13 settimane. E nessuna indennità per disoccupati se il licenziamento nasce da troppe assenze ingiustificate che hanno costretto il datore di lavoro al licenziamento. Infine, niente Naspi a chi perde il lavoro dopo la risoluzione consensuale senza passare da operazioni particolari all’ispettorato del lavoro o dai sindacati.
Ecco i casi strani e i rischi che si corrono
L’INPS inserisce la risoluzione consensuale dentro le casistiche di interruzione del rapporto di lavoro utile alla Naspi. Ma solo se l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore per interrompere il loro rapporto, nasce da operazioni di conciliazione in sede sindacale o di ispettorato del lavoro.
Oppure se la risoluzione nasce dal fatto che le attività del datore di lavoro si spostano di oltre 50 km dalla sede del precedente lavoro e il dipendente può rifiutare concordando l’interruzione del rapporto di lavoro. Per ogni caso di Naspi non spettante ma comunque concessa, il rischio è di dover restituire i soldi presi ma non spettanti. Perché l’INPS può in ogni caso effettuare controlli successivi.



