Pensioni da restituire all’INPS: cosa fare e cosa non devi restituire

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di: Giacomo Mazzarella

Pensioni da restituire

Contenziosi tra pensionati, contribuenti e lavoratori nei confronti dell’INPS sono all’ordine del giorno. Le materie sono le più disparate. Si va dai contributi che si devono versare ai provvedimenti di liquidazione delle pensioni, dalle reiezioni delle domande di pensione, alle somme da restituire perché indebitamente percepite. Capita sovente che l’INPS avvii campagne di controllo dei trattamenti e spedisca al contribuente delle richieste di restituzione di intere mensilità di pensione o di una parte di queste mensilità.

Sono proprio le pensioni da restituire all’INPS l’argomento che affrontiamo nel focus odierno. Perché al riguardo, come spesso capita, sono i giudici a stabilire nuovi criteri da applicare. Sono i tribunali a determinare cosa non si può chiedere e cosa invece si può chiedere ad un pensionato a livello di pensioni da restituire. I precedenti creati da questi tribunali sono sempre utili per tanti che si trovano nelle medesime situazioni da cui si genere una sentenza che cambia le modalità di interpretazione delle regole da parte dell’INPS.

Pensioni da restituire all’INPS: cosa fare e cosa non devi restituire

Ricevere per un determinato periodo una pensione più alta di quella spettante non è una rarità. A volte sono le comunicazioni periodiche a cui sono chiamati i pensionati che hanno trattamenti collegati ai propri redditi a determinare cifre erronee di pensioni erogate.

Altre volte sono semplicemente, errori di calcolo che anche l’INPS può commettere. E poi ci sono gli obblighi e i divieti che un pensionato deve rispettare durante i mesi e gli anni di fruizione di determinate misure che possono generare indebiti. Fatto sta che a prescindere dal motivo, ricevere la richiesta di restituire le pensioni percepite è abbastanza comune.

L’INPS ha il diritto di chiedere la restituzione di somme indebitamente percepite. Naturalmente restando dentro determinati parametri, sia temporali perché esiste la prescrizione, che di struttura, perché non si possono chiedere soldi indietro e pensioni da restituire indiscriminatamente. Al riguardo va segnalata una recente sentenza della Corte di Cassazione, esattamente la numero 25154 del 2026.

L’errore dell’INPS non lo devono pagare i contribuenti

Se per una determinata pensione percepita c’è il divieto di cumulare redditi da lavoro con i redditi da pensione, il mancato rispetto del vincolo porta il pensionato a trovarsi a debito. Su questa materia, che riguarda tutti i pensionati con le varie misure per quotisti, da quota 100 a quota 103, e che riguarda i titolari di Ape sociale, più volte dei tribunali hanno stabilito dei limiti alle pensioni da restituire da parte dell’INPS.

In pratica chi si mette a lavorare di nuovo dopo aver ottenuto le pensioni prima citate, secondo l’orientamento dell’INPS, deve restituire tutte le pensioni percepite nello stesso anno del ritorno al lavoro.

Oltre naturalmente a ricevere l’immediata sospensione della pensione. Il limite che molti giudici hanno stabilito riguarda la disparità da caso a caso, della punizione inflitta ai pensionati rispetto al guadagno in termini di maggiore reddito ottenuto tornando a lavorare. Perché in passato sono stati condannati a restituire decine di migliaia di euro, cioè diverse mensilità di pensione, anche alcuni lavoratori che magari erano tornati a lavorare per un paio di giorni con 150 euro di reddito da lavoro.

La sentenza della Cassazione di cui parliamo oggi guarda sempre al ritorno al lavoro di un già pensionato. E riguarda le domande di pensione per quelle misure che prevedono l’interruzione del rapporto di lavoro come requisito obbligatorio al momento della presentazione della domanda.

Il caso specifico analizzato dalla Suprema Corte di Cassazione

Per capire ciò che stabilisce la Cassazione, ecco i dati salienti del caso analizzato dalla Suprema Corte. La sentenza riguarda un pensionato:

  • Titolare di assegno di invalidità fino al 30 giugno 2011;
  • Che il primo maggio 2011 presentava domanda di pensione di anzianità;
  • Che dichiarava di aver cessato dal 30 aprile 2011 la sua attività lavorativa ma che il 3 giugno tornava a lavorare.

La vicenda è piuttosto complessa. Per richiedere la pensione di anzianità era necessario interrompere qualsiasi attività lavorativa alla data di presentazione della domanda e alla data di decorrenza del trattamento. La pensione di anzianità richiesta decorre dal primo luglio 2011, cioè dopo il termine dei tre anni di assegno di invalidità.

La sua decorrenza il primo luglio nei controlli postumi effettuati dall’INPS ha fatto trovare il pensionato con un contratto di lavoro in essere. E questo di fatto precludeva la pensione di anzianità allo stesso. Solo che l’INPS ha liquidato lo stesso la pensione, salvo poi chiedere la restituzione di tutti i mesi di pensione percepiti perché per via del ritorno al lavoro, quel soggetto non ne aveva diritto.

Tutte le pensioni percepite dalla decorrenza di luglio 2011 al mese di luglio 2016. Facile immaginare di che cifre si parla. E la Cassazione ha dato ragione al pensionato. Che non dovrà restituire nulla. Pensioni da restituire all’INPS solo se non è lo stesso Istituto ad aver commesso errori. Questo il nocciolo della questione da cui parte la sentenza della Cassazione.

Niente pensione da restituire all’INPS quando l’errore è dell’Istituto e non c’è dolo del pensionato

Non è la prima volta che un tribunale fa vincere un contenzioso ai cittadini nei confronti dell’INPS sulle pensioni da restituire. Se è il pensionato ad aver commesso errori, allora la restituzione scatta automaticamente e c’è poco da fare. Questo vale per gli omessi modelli RED, per le mancate comunicazioni periodiche da produrre all’INPS e pure per il ritorno a lavorare mentre si prendono prestazioni come la quota 100, la quota 102.

La quota 103 o l’Ape sociale. Ma se l’errore dipendete dall’Ente erogatore, e se il pensionato non può essere tacciato di comportamenti dolosi, allora nulla deve essere restituito e pensioni percepite salvaguardate. Nel caso specifico il pensionato non ha fatto nulla di doloso, ed è stato l’INPS ad erogare mesi e mesi di pensione nonostante avesse in mano gli strumenti per rendersi conto di quella nuova attività lavorativa avviata dal pensionato che doveva portare alla reiezione della domanda di pensione. Cosa non successa, tanto è vero che non solo la domanda di pensione di anzianità è stata accolta, ma anche che la pensione di anzianità è stata erogata dal 2011 al 2016.

 

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