Quali contributi figurativi non valgono per la pensione anticipata?

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di: Giacomo Mazzarella

Pensioni anticipate

Sta facendo clamore una sentenza del Tribunale di Siena in cui si sottolinea come secondo gli ermellini, tutti i contributi figurativi valgono per la pensione anticipata ordinaria. Lo sostengono i giudici del Tribunale toscano che hanno dato ragione ad un ricorso prodotto dal Patronato INCA CGIL che con un suo legale ha difeso un contribuente che aveva superato i 42 anni e 10 mesi di contributi, ma senza aver completato i 35 anni effettivi che l’INPS pretende come interpretazione normativa. Il Tribunale ha dato ragione al ricorso, rendendo, almeno secondo tutti i siti che hanno dato risalto al caso, più facile l’accesso alle pensioni anticipate. Ma è davvero così per la pensione anticipata ordinaria?

Quali contributi figurativi non valgono per la pensione anticipata?

Non si tratta certo di una notizia del tutto nuova, perché di nuovo c’è solo la nuova pronuncia di un nuovo Tribunale. Sulla stessa materia prima del Tribunale di Siena, erano intervenuti per altri ricorsi, anche altri giudici.

A memoria ricordiamo la sentenza numero 24916 della Corte di Cassazione del 17 settembre 2024 che stabilì che per il pensionamento anticipato non occorre soddisfare la condizione che sembrava invece ostativa, dei 35 anni di contribuzione effettiva. Una sentenza seguita a poche settimane di distanza da un’altra, sempre della Cassazione, della stessa natura. In questo caso parliamo della sentenza 24952/2024.

Ed infine, sempre dalla Corte di Cassazione, ad ottobre 2025 uscì l’ordinanza 27910, che, se mai ce ne fosse ancora bisogno, dette ancora più forza alle precedenti decisioni. Adesso invece è stato il Tribunale di Siena a confermare la tesi che vuole tutta la contribuzione, anche quella da malattia indennizzata o da disoccupazione, come valida ai fini dell’anzianità contributiva.

L’INPS e le sue errate interpretazioni

L’interpretazione solita dell’INPS è da sempre orientata verso il bocciare domande di pensione di chi, pur raggiungendo i 42,10 anni di versamenti per gli uomini o i 41,10 anni per le donne, si trovano privi dei 35 anni di contributi al netto dei figurativi per malattia, infortunio o disoccupazione.

Secondo le sentenze invece questi contributi non solo sono assolutamente validi per il calcolo della pensione o per centrare i 42,10 o 41,10 anni prima citati, ma anche per i 35 del requisito aggiuntivo. Nella Legge Fornero da cui parte tutto questo, non c’è traccia, secondo gli ermellini, di questo vincolo. Fino a quando l’INPS non recepirà i vari orientamenti dei giudici correggendo anche la sua interpretazione però la linea dell’Istituto sarà sempre la stessa e cioè i 35 anni effettivi devono essere tali. Tanto è vero che sul sito dell’Istituto nella scheda dedicata alle pensioni anticipate c’è ancora la dicitura che elimina dal calcolo dei 35 anni di versamenti necessari, quelli figurativi da malattia, disoccupazione e simili. Resta il fatto che le sentenze fanno precedenti e si possono usare per eventuali contenziosi.

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