Se c’è una pensione erogata dall’INPS che spesso e volentieri finisce davanti le aule dei tribunali con contenziosi anche abbastanza aspri questa pensione è quella di reversibilità. Soprattutto quando si tratta di suddivisione della pensione, cioè di ripartizione nel momento in cui il pensionato deceduto ha lasciato più di un coniuge in vita. I contenziosi sono all’ordine del giorno. La ripartizione per la pensione di reversibilità, infatti, è qualcosa che spesso genera problematiche di natura giudiziaria e sono i giudici a dirimere le questioni intervenendo però senza una linea precisa e con una certa discrezionalità. Una cosa che adesso una recente sentenza della Corte di Cassazione limita dal momento che stabilisce alcuni criteri da utilizzare in misura fissa. Criteri che quindi diventano quelli che i giudici dovranno necessariamente utilizzare per poter poi decidere sulla ripartizione della pensione.
Pensione di reversibilità al coniuge superstite, novità dalla Cassazione, la durata del matrimonio è fondamentale
In linea di massima per un pensionato deceduto le regole sono note. La pensione del defunto che ha lasciato in vita l’ultimo coniuge che viene definito vedovo, nonché un coniuge precedente, da cui magari era divorziato con obbligo di versamento dell’assegno divorzile, viene ripartita in base alle decisioni di ogni singolo giudice o tribunale. In pratica in base al giudice che ha in carico quella pratica le decisioni possono essere differenti. Un esempio lampante è un caso su cui adesso ha deciso di intervenire la Cassazione. Un caso che segna tra le altre cose un punto fisso nell’orientamento che adesso i tribunali dovranno adottare.
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione
Nel caso di specie, il pensionato deceduto aveva lasciato in vita due coniugi superstiti. Il primo con cui aveva avuto un matrimonio lungo 30 anni. Ma da cui poi era divorziato con obbligo di corrispondere l’assegno divorzile da circa 600 euro al mese.
E con il secondo con cui era stato unito solo per gli ultimi 7 anni di vita. Proprio alla luce di tutto questo, due diversi tribunali, quello di Roma è quello d’Appello avevano deciso in due direzioni diverse. Nel primo caso avevano deciso di concedere, in base alla lunghezza del matrimonio, l’ 80% della pensione di reversibilità al primo coniuge ed il 20% al secondo.
Il tribunale d’Appello invece aveva ribaltato la sentenza. Sottolineando come era troppo basso l’assegno divorzile del secondo coniuge. E che c’era il rischio di un eccessivo arricchimento del primo con una pensione di reversibilità pari al 80%. Per questo è stato favorito dalla corte d’Appello il secondo ed ultimo coniuge. Cui fu assegnata la pensione di reversibilità all’80%.
Il vecchio orientamento sulla pensione di reversibilità è superato
Le decisioni dei giudici con piena loro autonomia, tenevano conto di diversi fattori senza priorità, almeno nelle linee guida ed almeno fino alla nuova sentenza della Cassazione. Oltre alla durata dei rispettivi matrimoni il giudice poteva decidere di usare come metro, altri fattori. Per esempio il tenore di vita delle due prima e dopo i matrimoni. Oppure l’importo dell’assegno divorzile, il periodo di maturazione dei contributi e tanto altro ancora.
In parole povere, un mix di fattori che a discrezione del giudice potevano determinare un diverso esito nell’assegnazione della parte di pensione di reversibilità spettante all’uno o all’altro coniuge. Ed invece con la nuova sentenza, che riferendosi al caso di specie precedentemente descritto, ha dato ragione al tribunale di Roma, il fattore principale da considerare è la lunghezza del matrimonio.
Di conseguenza, a prescindere dal tenore di vita o dall’importo dell’assegno divorzile, il fattore che secondo i giudici della Cassazione determina la ripartizione della pensione di reversibilità è la durata del matrimonio.



