Pensione senza contributi: per gli stranieri niente assegno sociale a 67 anni, lo dicono Consulta e Cassazione

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di: Giacomo Mazzarella

Pensione più bassa

Finisce una lunga querelle dal punto di vista normativo e giurisprudenziale con la sentenza numero 141 del 2026 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione. Cattive notizie per i lavoratori stranieri in Italia. Niente assegno sociale per chi anche arrivato all’età pensionabile non ha versato i contributi utili a prendere una pensione vera e propria. Niente assegno sociale a 67 anni di età e quindi, senza contributi a sufficienza niente pensione. E se i contributi sono stati versati ma in misura insufficiente, è come se sono contributi buttati via che non diventano mai pensione. Un caso che è meglio approfondire proprio per fugare tutti i dubbi che hanno spinto, nel caso di specie della sentenza, una lavoratrice di nazionalità albanese a promuovere azione contro la domanda di assegno sociale respinta dall’INPS.

Pensione senza contributi: per gli stranieri niente assegno sociale a 67 anni, lo dicono Consulta e Cassazione

Tutto nasce da una cittadina albanese, di stanza in Italia, con un permesso di soggiorno biennale per ricongiungimento familiare. Un permesso che ha consentito alla diretta interessata anche di trovare un lavoro normalmente retribuito e coperto da contributi previdenziali. A 67 anni ecco che l’interessata ha prodotto domanda di assegno sociale ma con reiezione da parte dell’INPS. La motivazione era il mancato possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Una decisione che in primo grado la giustizia ordinaria aveva confermato, salvo poi in appello, ribaltare il tutto. Arrivati in Cassazione, ecco che la Suprema Corte gira tutto alla Corte Costituzionale. Per presunta violazione dell’articolo 3 della nostra Costituzione, dove si cita il diritto all’uguaglianza. La Consulta conferma l’orientamento dell’INPS e quindi la bontà della reiezione della domanda di assegno sociale. Che non spetta se non c’è quel permesso per soggiornanti di lungo periodo.

Cos’è l’assegno sociale INPS, e capirlo aiuta a capire la decisione della Corte Costituzionale

L’assegno sociale è una prestazione a carattere assistenziale. Non prevede contributi da versare ma solo il raggiungimento dell’età pensionabile e il rispetto di particolari condizioni reddituali. Infatti, si può prendere a condizione che il reddito del diretto interessato sia al di sotto dell’importo dell’assegno sociale e se non ci sono altri redditi, la prestazione è percepita per intero. Oggi questo assegno sociale vale 546,24 euro al mese. Nel caso di soggetti coniugati, il limite reddituale è pari al doppio dell’assegno sociale e se la coppia ha redditi fino a 546,24 euro al mese, l’importo dell’assegno sociale è pieno. La misura viene sfruttata da chi non ha mai versato contributi. Oppure da chi ne ha versati, ma in misura insufficiente per raggiungere il limite dei 20 anni minimi oppure per raggiungere un importo della pensione pari all’assegno sociale nel caso dei contributivi puri (primo versamento successivo al 31 dicembre 1995, ndr).

Niente assegno sociale a 67 anni, se stranieri serve il permesso di soggiorno UE di lungo periodo

La decisione della Consulta, che è in linea con la decisione ordinaria della giustizia di primo grado e con l’orientamento dell’INPS, nasce dalla natura dell’assegno sociale. La misura è assistenziale, e l’uguaglianza tra cittadini e non residenti in Italia, come previsto dalla Corte di Giustizia Europea, non vale per le prestazioni di questa natura. Che sono aiuti di Stato e non prestazioni maturate come per esempio lo sono le normali pensioni contributive. Quindi, niente assegno sociale se non c’è il permesso di soggiorno di lungo periodo. Va ricordato infatti che, come per tutte le altre prestazioni a natura assistenziale, sussidi, bonus e aiuti di Stato, anche la loro corresponsione non prevede la facoltà di esportare all’estero le prestazioni. Anche a domanda di assegno sociale accolta e a prestazione incassata uno straniero che torna a vivere nel Paese di origine perde il diritto alla prestazione.

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