Residenza fiscale accertata in Italia e caducazione delle sanzioni RW: il presupposto soggettivo come nodo decisivo
L’annullamento dell’atto di irrogazione sanzioni per omessa compilazione del quadro RW consegue
all’accertamento, con efficacia logicamente assorbente, della residenza fiscale in Italia del
contribuente per la maggior parte del periodo d’imposta: venendo meno il presupposto soggettivo
dell’obbligo di monitoraggio, resta travolta anche la pretesa sanzionatoria correlata. È questo quanto
rilevato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, sez. 2, sent. n. 35/2026.
Sussistenza della residenza anagrafica e quadro RW
La sentenza in commento valorizza un punto spesso trascurato nel contenzioso sul monitoraggio
fiscale: l’obbligo di compilazione del quadro RW non vive di autonomia propria, ma presuppone la
sussistenza della residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta considerato. Da qui il principio,
lineare ma rilevante in pratica, secondo cui la caduta del presupposto soggettivo determina, per
necessaria conseguenza, l’illegittimità della sanzione irrogata per l’omesso adempimento. La
decisione si innesta sul dato positivo dell’art. 2, comma 2, TUIR, nel testo applicabile ratione
temporis al 2017, secondo cui la residenza fiscale si radica, in via alternativa, nell’iscrizione
anagrafica, nella residenza o nel domicilio civilistico. Proprio sul piano intertemporale la
giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che la novella recata dal d.lgs. 27 dicembre
2023, n. 209 opera soltanto dal 1° gennaio 2024, con esclusione delle annualità anteriori. 1
La Prassi dell’Agenzia delle Entrate
In senso conforme sul piano amministrativo si colloca la prassi dell’Agenzia delle Entrate, che
distingue espressamente il regime previgente da quello introdotto dal decreto del 2023. 2 Il vero
interesse della pronuncia, però, non è tanto nella ricognizione del criterio legale, quanto nel modo in
cui essa si colloca rispetto al contenzioso sulla residenza internazionale. La sentenza richiamata nel
corpo motivazionale – la n. 110/2025– insiste sul carattere non utilizzabile in via automatica della
giurisprudenza formatasi in materia di trasferimenti verso Stati black list, osservando che quel
filone risponde a una diversa ratio normativa, segnata dall’operatività dell’art. 2, comma 2-bis,
TUIR. Sotto questo profilo, il richiamo dell’Agenzia a precedenti relativi al Principato di Monaco
non appare persuasivo, perché si tratta di controversie in cui opera la presunzione relativa di
residenza italiana e il conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. 3 La presa di
distanza del giudice vicentino, dunque, è condivisibile: non ogni contenzioso sulla residenza estera
è sovrapponibile alle fattispecie di “emigrazione sospetta” verso paradisi fiscali.
Il presupposto della residenza fiscale
In questo quadro, la decisione si mostra coerente anche con l’orientamento secondo cui, in assenza
di contestazione della fittizietà della residenza estera, non opera alcun tertium genus impositivo: o è
accertata la residenza italiana e allora vale il principio di tassazione mondiale; oppure il soggetto
resta non residente e si applica il criterio della fonte. 4 CIT. 6. È vero che tali arresti riguardano
soprattutto la competenza dell’Ufficio e la tassazione dei redditi dei non residenti; tuttavia, essi
confermano, sul piano sistematico, che la residenza fiscale è il presupposto architrave su cui si
innestano gli ulteriori obblighi tributari, incluso il monitoraggio.
Quanto al monitoraggio RW, la sentenza n. 35/2026 compie un passaggio logicamente corretto: se
per il 2017 la contribuente era fiscalmente residente in Italia “per almeno 194 giorni”, allora la
premessa stessa del provvedimento sanzionatorio viene meno, poiché l’omessa indicazione nel
quadro RW non può essere contestata sulla base di una qualificazione soggettiva incompatibile con
l’accertamento già. La formula usata dal giudice – “l’inesistenza del presupposto impositivo
travolge inevitabilmente anche la legittimità della sanzione connessa” – coglie bene la relazione di
dipendenza tra obbligo dichiarativo e status fiscale del soggetto.
La prova effettiva del domicilio
Sul versante della giurisprudenza di merito, si rinvengono decisioni in parte convergenti nella
misura in cui negano che singoli indici indiziari, isolatamente considerati, siano sufficienti a
fondare la residenza fiscale in Italia o a sovvertire il dato sostanziale emergente dal complesso delle
prove. È il caso della decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sent.
n. 4024/2025, dep. 12 maggio 2025, che esclude la decisività di bonifici, telepass o autovetture
mantenute in Italia, ribadendo la necessità di una prova effettiva del domicilio. In parte conforme,
pur con alcune forzature motivazionali, è anche la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di
primo grado di Pesaro, sent. n. 135/2025, dep. 30 maggio 2025, la quale che segnala l’esigenza di
non confondere il piano convenzionale con quello dell’accertamento interno della residenza.
Le conclusioni
L’autore ritiene che il pregio maggiore della sentenza stia nel suo valore metodologico: prima di
discutere degli obblighi dichiarativi o delle sanzioni, occorre verificare con rigore il presupposto
soggettivo della residenza, senza scorciatoie presuntive tratte da contesti normativi non omogenei.
La decisione, pur semplice nell’esito, offre quindi un’indicazione utile alla pratica professionale:
nelle liti sul quadro RW, la questione decisiva non è spesso l’omissione in sé, ma la corretta
qualificazione del contribuente ai sensi dell’art. 2 TUIR. E, per le annualità anteriori al 2024, tale
verifica va compiuta secondo il testo previgente, senza sovrapposizioni con la riforma del d.lgs. n.
209/2023. 5
In definitiva, la pronuncia vicentina non introduce una regola nuova, ma chiarisce efficacemente
una regola essenziale: la sanzione da monitoraggio fiscale non può sopravvivere alla caduta del
presupposto soggettivo che la sorregge. Ed è proprio questa nettezza ricostruttiva a renderla
meritevole di attenzione.
- Suprema Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 19982 del 19 luglio 2024, nonché Suprema Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 20041 del 22 luglio 2024
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 4 novembre 2024
- Suprema Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 19843 del 18 luglio 2024; Suprema Corte di
Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 19982 del 19 luglio 2024; Suprema Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 20041del 22 luglio 2024 - Suprema Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 13986 del 3 maggio 2022 e in Suprema Corte di Cassazione, Sez. V civ., ord. n. 11733 del 2 maggio 2024.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 4 novembre 2024



