L’arrivo di una cartella esattoriale è una costante per milioni di famiglie, cittadini e imprese. Avere dei debiti che sono finiti nelle mani dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non è evento raro come non lo era all’epoca di Equitalia. Ma non sempre una cartella esattoriale è da pagare. Perché non sempre ha ragione il concessionario. Prescrizione, debiti già pagati, vizi nelle notifiche o nei dati della cartella e così via dicendo, sono fattori da considerare prima di pagare qualcosa che magari potrebbe non essere da pagare.
“Buonasera, volevo un vostro parere su una cartella esattoriale che ho ricevuto. Mi chiedono il pagamento della Tari del 2014. Non sapevo nemmeno che ero in debito con il mio Comune. Mai ricevuto nulla al riguardo. Ma possono chiedermi un pagamento di 12 anni fa? Non esiste la prescrizione? Se è prescritto il debito, ed io credo di si, cosa faccio. Non considero la cartella e la cestino? Voi cosa mi consigliate di fare?
Cartella esattoriale nulla, contestarla o no?
Verificare la legittimità della pretesa di un pagamento, anche se proviene da un Ente riconoscibilissimo come è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, è una saggia decisione. Prima di pagare, meglio verificare se non sia sopraggiunta la prescrizione. Perché un ente pubblico ed anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno dei termini da rispettare per inviare cartelle, notifiche e solleciti di pagamento. La cartella poi deve avere tutti i dati previsti. Che sono fondamentali per il contribuente affinché capisca da dove nasce la richiesta e per la legge, affinché una cartella sia priva di vizi. Oltre ai dati che identificano il contribuente, da quelli anagrafici a quelli di residenza, la cartella deve indicare chi è l’ente originario che vanta il credito, deve indicare le varie cifre che compongono l’ammontare della pretesa. E poi le date di iscrizione a ruolo, i riferimenti a precedenti comunicazioni e il funzionario responsabile del procedimento.
I vari fattori di nullità di una cartella esattoriale
Molteplici sono i fattori che possono rendere una cartella nulla. E se è nulla non si deve pagare. Ma questo non vuol dire che non bisogna intervenire. Il diretto interessato erroneamente potrebbe credere che rendendosi conto della nullità dell’atto, non ci sia altro da fare che aspettare che anche il concessionario se ne renda conto. Niente di più sbagliato. Una cartella anche se nulla, va impugnata entro 60 giorni. Altrimenti può dare sfogo a tutte le procedure successive al mancato pagamento della cartella stessa, cioè a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Però è vero che se nulla era la cartella nulla rimane nel senso che si possono impugnare anche i provvedimenti successivi, come quelli sui pignoramenti e sui fermi.
Cosa dicono le norme e cosa la giurisprudenza
Tutto quanto detto è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania. La sentenza in questione è la numero 3759 del 28 maggio 2026, ed i giudici, se mai ci fosse bisogno di conferma, sottolineerebbero che se un atto è potenzialmente nullo, nulla cambia riguardo all’obbligo del diretto interessato di impugnarlo entro il solito termine dei 60 giorni. Decorso il termine dei 60 giorni, il diritto di contestarlo decade. Ma ciò che diventa impossibile fare è contestare l’atto che era nullo, non gli atti successivi, come spiegato prima.
Il meccanismo è chiaro. E lo si evince anche dalle solite regole che adottano i concessionari alla riscossione in materia di cartelle esattoriali. Una cartella, anche se relativa ad un debito di un contribuente ormai prescritto, può essere lo stesso inviata dal concessionario. Nulla vieta ad un concessionario di cercare comunque l’incasso di una cartella che poi si scoprirà essere nulla. Deve essere il contribuente che è chiamato a pagare a contestare la cartella. Chiedendone l’annullamento a prescindere dal motivo per cui lo richiede.



