Una misura molto allettante come età anagrafica di uscita ma anche come requisito contributivo è sicuramente lo scivolo per lavoro usurante. Si tratta della misura che è nota anche come quota 97,6. Per sfruttare questo canale di uscita i contribuenti però devono prima di tutto chiedere all’INPS il riconoscimento del diritto alla pensione per attività lavorative faticose e pesanti. E la domanda va fatta l’anno prima di quello in cui si maturano i requisiti. Significa che un contribuente che intende andare in pensione nel 2027 con questa misura, deve chiedere all’INPS già quest’anno il diritto alla pensione. Prima che abbia completato i requisiti. Anzi, la domanda l’avrebbe dovuta fare già da tempo. Ormai è tardi, e per chi si trova adesso a dover inoltrare domanda, la decorrenza del suo trattamento nel 2027 è gli slittata di tre mesi.
Pensioni: come cambia la decorrenza della quota 97,6 con domanda tardiva
Lo scivolo per lavoro usurante è quella prestazione che riguarda chi rientra nel DLGS numero 67 del 2011. Un decreto che ha stabilito nel suo allegato numero uno l’elenco delle attività lavorative faticose e pesanti a cui assegnare l’uscita anticipata dal mondo del lavoro. I requisiti per centrare la misura sono:
- Almeno 61 anni e 7 mesi di età;
- Almeno 35 anni di contributi versati;
- Completamento della quota 97,6 sommando età e contributi.
- Le categorie di lavoro usurante che danno diritto ad uscire con i vantaggiosi requisiti prima descritti sono:
- Addetti al lavoro di notte impostato a turni;
- Operai della cosiddetta linea catena;
- Autisti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a nove posti ed adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
- Lavoratori di gallerie, cave o miniere che svolgono mansioni in sotterraneo;
- Addetti alle lavorazioni in cassoni ad aria compressa;
- Attività di palombaro;
- Addetti allo svolgimento di attività con costante esposizione ad alte temperature;
- Addetti alla lavorazione del vetro cavo;
- Lavoratori addetti ad attività espletate in spazi ristretti;
- Addetti all’asportazione dell’amianto.
Una volta la pensione per gli usuranti voleva 12 mesi di finestra per la decorrenza.
Per la pensione usuranti ormai la finestra mobile è stata abolita. Significa che la pensione va in decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti di cui accennavamo prima, vengono completati. Attenzione però perché per lo scivolo usuranti la decorrenza può essere posticipata comunque da uno a tre mesi. Ed in questo caso non è la normativa a prevederlo esplicitamente, ma è un “errore” che commette il lavoratore a far perdere mesi di trattamento. Come detto la misura prevede una domanda preventiva per il riconoscimento del beneficio.
Occorre presentare la domanda di verifica del diritto alla pensione per lo svolgimento di attività lavorative faticose e pesanti. Usando il modello AP45 scaricabile dal sito INPS. E va presentata entro il primo maggio dell’anno precedente. Chi si deve pensionare con lo scivolo entro la fine del 2027 perché entro la fine del prossimo anno completa i requisiti, deve aver presentato la domanda di verifica del diritto entro il giorno fissato per la Festa dei Lavoratori.
Chi non l’ha ancora presentata, ha di fatto perso tre mesi di pensione. Le regole sono chiare riguardo alla presentazione della domanda di certificazione del diritto alla pensione usuranti. Naturalmente parliamo in linea generale perché in base alla Gestione di appartenenza cambiano le regole sulla decorrenza.
In linea generale, comunque, chi ha presentato domanda di verifica del diritto entro il primo maggio scorso andrà in pensione nel 2027 con un assegno che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui completa la quota 97,6.
Se l’ha presentata dopo il primo maggio ed entro il primo giugno, avrà diritto alla pensione dal primo giorno del secondo mese successivo alla maturazione dei requisiti. Con domande presentate entro il primo luglio si passa al primo giorno del terzo mese successivo ed infine con domande ancora più tardive, si passa al primo giorno del quarto mese successivo.



