Un caso assai frequente è quello delle supplenze che il personale Ata svolge durante l’anno scolastico, ma ad orario ridotto. Non è certo un caso isolato questo, che espone però l’interessato a vedere di completare le ore mancanti per una giornata di lavoro piena e quindi per una supplenza piena. Un caso frequente che anche il MIUR con la circolare n° 11814/2026 ha affrontato. Confermato quello che in gergo si chiama diritto al completamento orario per il personale Ata anche per l’anno scolastico 2026/2027.
Circolare MIUR del 6 maggio 2026
Anche per l’anno scolastico che partirà il prossimo mese di settembre il diritto al completamento orario per il personale Ata nelle scuole è confermato. Lo sottolinea apertamente in MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) con la circolare citata in premessa. Ed è una conferma molto importante per chi tra il personale Ata, ottiene una supplenza ma non per orari pieni e completi.
Supplenze Ata, ecco come completare le ore mancanti, nuova circolare MIUR per la scuola
Accettare una supplenza ma non a orario pieno è possibile naturalmente, e c’è la salvaguardia anche per il nuovo anno scolastico, riguardo alla possibilità di completare le ore mancanti. Una buona notizia per tanti lavoratori del comparto, sia per assistenti tecnici che amministrativi o per collaboratori scolastici e così via dicendo. Tutti i profili che rientrano nel personale Ata a scuola possono, se ottengono supplenze a orari ridotti, completare le ore mancanti. Come possono fare? Accettando altre offerte di supplenza ma a condizione che le altre supplenze siano nel medesimo ruolo e in Istituti siti nella stessa Provincia della scuola dove inizialmente è stata accettata la supplenza che potremmo definire “part-time”.
Ecco le regole specifiche per il completamenti delle ore di supplenza per il personale Ata
Naturalmente le ore di lavoro da svolgere a completamento delle altre, devono essere conciliabili con l’orario di servizio già svolto. Ricapitolando, un lavoratore che svolge supplenze a orario ridotto può completare le ore mancanti. Ma se svolge il ruolo di assistente amministrativo in una scuola, il completamento è ammesso solo se anche nelle altre scuole svolge il ruolo di assistente amministrativo. Non valgono altre supplenze come assistente tecnico, per esempio, o come collaboratore scolastico. E se la scuola dove si accetta una nuova supplenza, anche essa part-time come la precedente, è sita in un’altra Provincia, a prescindere dalla distanza chilometrica dei due istituti o della residenza del diretto interessato, il completamento non è ammesso.



